Fallimento: computo dei termini, sospensione feriale (c.d. feriato)

Sulla modalità di computo dei termini e sulla applicabilità della sospensione feriale (c.d. feriato) per la presentazione delle domande di ammissione al passivo fallimentare, tempestive e non, per la fissazione dell’udienza di verifica dello stato passivo e per il deposito del progetto ad opera del curatore

Il termine per l’invio al Curatore della domanda di ammissione al passivo fallimentare è di trenta giorni antecedenti l’udienza di verifica dello stato passivo, come sancito dall’art. 16, co. 2, n. 5, L.F.

Il computo del termine, dies a quo, dies ad quem

Per l’esatta individuazione del termine entro cui presentare la domanda non si computa il giorno dell’udienza (dies a quo) e si comprende invece il termine finale, il trentesimo giorno (dies ad quem). Ergo, in caso di udienza fissata ad es. il 15 aprile, il termine per la presentazione della domanda corrisponderà al giorno 16 marzo.
Così dispone l’art. 155 c.p.c., da ritenersi applicabile al caso di specie trattandosi di norma di carattere generale che, pur se successiva alla legge fallimentare, “incide sulla applicazione anche delle leggi precedenti” e “per sua natura deve trovare applicazione anche nelle materie speciali” come sancito dalla Suprema Corte in una datata quanto rara pronuncia specifica sul tema (Cass. civ. sez. I n. 6451 8.07.1994).

La scadenza del termine in un giorno festivo o di sabato

Va considerato altresì che, trattandosi di termine da computarsi “a ritroso” nel caso in cui ricada nella giornata di domenica o di sabato o in un giorno festivo, il dies ad quem sarà rappresentato dal giorno non festivo immediatamente antecedente e dunque, per tornare all’esempio di cui sopra, se il 16 marzo è sabato o domenica, il termine scadrà il venerdì immediatamente precedente.
Tale principio è stato affermato da costante e unanime giurisprudenza secondo la quale “L’art. 155 quinto comma c.p.c. diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada nella giornata di sabato ( n.d.s.:lo stesso dicasi per la proroga del termine che cada in un giorno festivo di cui tratta il comma quarto del medesimo articolo), opera con esclusivo riguardo ai termini a decorrenza successiva e non anche per quelli che si computano “a ritroso” con l’assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività, in quanto, altrimenti, si produrrebbe l’effetto contrario di una abbreviazione dell’intervallo, in pregiudizio delle esigenze garantite con la previsione del termine medesimo” (ex plurimis: Cass. civ. sez. II, ordinanza n. 182 del 4.1.2011; Cass. civ. sez. I, 19041/2003;)

La sospensione feriale dei termini, c.d. “feriato”

Il termine sopra detto è poi sottoposto al regime della sospensione feriale dei termini dal 1 agosto al 15 settembre di cui all’art. 1 della Legge 7 ottobre 1969 n. 742 e dunque, nel caso in cui l’udienza di verifica dello stato passivo sia fissata ad esempio il 16 di settembre, la domanda di ammissione sarà tempestiva se presentata entro il 2 luglio.
La giurisprudenza di merito non è stata sempre uniforme sul punto, tuttavia dirimente è stato l’intervento della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12960 del 24.07.2012.

I punti cardine della sentenza della Suprema Corte

Con la citata pronuncia gli Ermellini hanno avuto modo di affermare che è sottoposto al regime della sospensione feriale:
– il termine per la presentazione delle domande di ammissione al passivo fallimentare tempestive, da computarsi secondo le modalità fin qui delineate;
– il termine per la presentazione delle domande di ammissione al passivo tardive, rappresentato pertanto, tenuto conto del “feriato”, da quelle pervenute al curatore oltre il termine di cui all’art. 16, n. 5), L.F., e fino ad un anno e 46 giorni dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo.
– il termine di 120/180 giorni dalla dichiarazione di fallimento per la fissazione dell’udienza di verifica del passivo di cui all’art. 16 co. 2 n. 4) L.F..
La Corte ha infatti chiarito che la mancata considerazione della sospensione feriale nella fissazione dell’udienza di verifica e la applicazione invece della sospensione al termine di cui all’art. 16 n. 5 L.F., previsto per la presentazione delle domande di ammissione, comporterebbe “un grave pregiudizio del diritto di azione dei creditori, impedendo loro di usufruire di un tempo adeguato ad approntare domande ed a reperire la necessaria documentazione probatoria”.
Pertanto nel caso in cui nella fissazione dell’udienza di verifica non si sia tenuto conto della sospensione feriale, “l’udienza anticipatamente fissata dal tribunale per l’esame dello stato passivo dovrà ritenersi automaticamente differita per un numero di giorni corrispondente a quelli di sospensione feriale intercorsi tra la data di deposito della sentenza dichiarativa e la data dell’adunanza”; ciò significa che l’udienza dovrà intendersi automaticamente differita di 46 giorni; “ove, poi, tale udienza si sia già tenuta, la verifica in fatto della tempestività delle domande di ammissione presentate, ai fini della delibazione in ordine alla ricorrenza dell’ipotesi di chiusura di cui alla L.F. art. 118 n.1, andrà comunque compiuta dal giudice di merito avuto riguardo al termine prorogato (di 46 giorni nds)“.

Il “feriato” e le domande di ammissione di crediti di lavoro

Merita altresì precisare che il c.d. “feriato” opera anche nel caso in cui la domanda di ammissione abbia ad oggetto crediti di lavoro, sia perchè, altrimenti, il termine per la presentazione delle domande scadrebbe in momenti diversi sia perchè, sotto il profilo strettamente giuridico:
– il concorso tra crediti di lavoro e crediti di altra natura rappresenta una ipotesi di cumulo di domande; – la sottrazione di un procedimento al regime del feriato rappresenta l’eccezione e non la regola; – l’eccezione non può essere applicata in via analogica a fattispecie per le quali non è stata appositamente prevista.
In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 20594/2007 ed è comunque da considerare che la specialità del procedimento di accertamento del credito previsto dalla legge riformata, disciplinato dagli artt. 92 ess. L.F. non consente una trattazione differenziata dei crediti in ragione della loro natura, in quanto i medesimi devono essere esaminati dal curatore nel medesimo arco temporale in modo da essere tutti ricompresi nel progetto di stato passivo.

Il termine per il deposito del progetto di stato passivo

In forza di quanto fin qui esposto e della ratio sottesa alla pronuncia della Cassazione del 2012, è lecito ritenere sottoposto alle norme di cui all’art. 155 c.p.c. nonchè al regime della sospensione feriale anche il termine di 15 giorni prima dell’udienza di verifica che l’art. 95 co. 2 L.F. assegna al Curatore per il deposito/invio del progetto di stato passivo.
Detto termine tuttavia non è perentorio e dunque il mancato rispetto dello stesso non è in alcun modo sanzionato.
L’unica conseguenza sarà che, su istanza, il Giudice potrà disporre il rinvio dell’udienza per consentire ai creditori di beneficiare del tempo previsto per la valutazione della proposta avanzata dal Curatore.


AGGIORNAMENTO 2015

MEMENTO FERIATO: 1-31 AGOSTO E NON PIÙ 1 AGOSTO-15 SETTEMBRE

Ad integrazione dell’articolo pubblicato in data 5 settembre 2014, dunque ante riforma, è bene ricordare che da quest’anno il c.d. “feriato”, ossia la sospensione dei termini processuali non è più dal 1 agosto al 15 settembre ma dal 1 al 31 agosto.

Infatti il D.L. n. 132 del 12.09.2014 2014, convertito, con modificazioni, nella legge n. 162 del 10.11.2014, ha modificato l’art. 1 della legge 742 del 1969 riducendo il termine sopradetto di quindici giorni, ferme restando le altre previsioni.

Di seguito il testo aggiornato del citato articolo 1 L. 742/1969.
Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.
La stessa disposizione si applica per il termine stabilito dall’articolo 201 del codice di procedura penale“.

Pertanto se l’udienza di verifica dello stato passivo è fissata per il 9 settembre 2015 la domanda di ammissione sarà tempestiva se perverrà al curatore entro il giorno 10 luglio 2015.

Del pari, mantenendo l’esempio, sarà auspicabile che il Curatore depositi/invii il progetto di stato passivo entro il 24 luglio 2015;invero il termine di cui all’art. 95 co. 2 L.F. cadrebbe il 25 luglio, ossia di sabato ed allora, trattandosi di termine a ritroso, il dies ad quem è rappresentato dal giorno non festivo immediatamente precedente, in questo caso venerdì 24 luglio 2015.

Avv. Lisa Vasconi

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11 risposte

  1. Grazia Maltinti ha detto:

    Il termine per la presentazione di domande tardive è di 12 mesi e 45 giorni alla data in cui lo stato passivo è stato reso esecutivo. Se la data è il 3.10.2013 il creditore in teoria avrebbe tempo fino al 17 novembre 2014 per la presentazione delle domande tardive.
    Nel caso in cui l’udienza sia stata fissata dal GD il 13.11.2014 ed il creditore presenti il 16.10.2014 la domanda tardiva, come si procede?
    Il curatore propone l’ammissione oppure eccepisce il mancato rispetto del termine dell’art. 16, comma 2 n. 5, L.F.?
    Grazie Lisa per la tua gentile risposta.

  2. Grazia Maltinti ha detto:

    da una prima ricerca effettuata in materia sembrerebbe che il termine dei trenta gg antecedenti l’udienza di verifica delle domande tardive sia un termine a favore della Curatela. Pertanto se il Curatore è in grado di analizzare la domanda e di presentare nei 15 gg. precedenti l’udienza il progetto di stato passivo, non pare che ci siano problemi di alcun genere. Nel caso di specie la domanda è stata presentata oltre il termine dei 30 gg precedenti l’udienza di verifica delle tardive, ma comunque entro i 12 mesi e 45 gg dalla data di esecutività dello Stato passivo iniziale. Secondo me la domanda può essere accolta. Attendo vostri commenti.

  3. Avv. Lisa Vasconi ha detto:

    Ritengo che non possa eccepirsi il mancato rispetto dell’art. 16, co. 2 L.F. trattandosi di disposizione applicabile soltanto alle domande tempestive. Per le domande tardive infatti vale il meccanismo inverso a quello descritto nella citata norma: l’udienza di verifica viene comunicata al creditore successivamente alla presentazione dell’istanza di ammissione.
    Tenuto conto del richiamo dell’art. 101 L.F. agli articoli 93-99, il credito di cui è stata chiesta l’ammissione il 16.10.2014 dovrebbe essere oggetto di verifica in una udienza successiva a quella, già fissata, del 13.11.2014, in modo da rispettare il termine dei trenta giorni di cui all’art. 93 comma 1 L.F.
    Tuttavia, se Tu sei pronta ad inserire detto credito nel progetto di stato passivo già predisposto in vista dell’udienza del 13.11.14, nulla osta a tale modus operandi, da ritenersi anzi apprezzabile in quanto rispettoso del principio di economia processuale; a condizione che, ovviamente, il deposito del progetto avvenga nel rispetto del termine dei 15 giorni ante udienza e dunque, nel Tuo caso, entro il 29 ottobre 2014 ; così facendo il creditore avrà tutto il tempo assegnatogli dalla legge per valutare la proposta di ammissione della Curatela e presentare eventuali osservazioni alla medesima.
    Avv. Lisa Vasconi

  4. Katiuscia O. ha detto:

    Scadenza del termine di sabato per presentazione domande d’insinuazione al passivo

    udienza per esame stato passivo 22.09.2016
    termine di presentazione 22.07.2016 (calcolo a ritroso dei 30 giorni prima dell’udienza considerata la sospensione feriale ed anticipato al venerdì).
    Ritengo che il termine per la presentazione delle domande che ricade nella giornata di sabato debba essere anticipato al venerdì anche se le domande vengono presentate tramite Pec. Attendo vs. commenti

    • FORUM PROCEDURE ha detto:

      Concordo, non rileva in alcun modo il mezzo utilizzato per il deposito. Pec o non pec, è lo stesso. Nel Suo caso il termine scadrebbe sabato 23 e quindi deve essere anticipato al venerdì 22.
      Cari saluti.

  5. Attilio Castano ha detto:

    Buongiorno, considerando il periodo di sospensione feriale, i 12 mesi per la presentazione delle istanze tardive potrebbero diventare 14. Infatti se lo stato passivo è stato dichiarato esecutivo il 2.7.15 e viene depositato il 7.7.15, bisogna considerare la pausa di agosto 2015 arriviamo al 7.8.16, scatta quindi l’altro periodo feriale di agosto 2016 e si arriva al 7.9.2016, ma siccome la norma parla di 12 mesi e non di 365 gg., ritengo che si debbano conteggiare, nel caso di specie, 14 mesi completi, quindi la scadenza ultima per non considerare le domande ultratardive sarebbe il 30.09.2016. E’ giusto?

    • Avv. Lisa Vasconi ha detto:

      E’ giusto considerare due volte la sospensione feriale, ossia quella dell’anno 2015 e quella dell’anno 2016, tuttavia il termine scadrà il 7 settembre 2016 e non il 30 settembre 2016, come da Lei ipotizzato.
      Questo perché il computo va operato, ai sensi degli artt. 155 co. 2 c.p.c. e 2963 co. 4 c.c., non “ex numero”, ma “ex nominatione dierum”: indipendentemente dall’effettivo numero dei giorni compresi nel periodo, il termine scade allo spirare della mezzanotte del giorno del mese corrispondente a quello in cui il termine ha incominciato a decorrere.

  6. Dott. B. ha detto:

    Buonasera, considerando che il il mio Giudice Delegato è stato trasferito in Corte d’Appello, lasciando vacante il suo ruolo in carico (per ora) e che il Presidente di Sezione ha già differito tutte le udienze di 3 mesi esatti, l’udienza di verifica dello stato passivo del prossimo 24/10 non si terrà. Slittano anche i termini di deposito del progetto di stato passivo e gli altri conseguenti (osservazioni, ecc)?

    • FORUM PROCEDURE ha detto:

      Gentile collega,
      Ci sono opinioni contrastanti tra chi ritiene che i termini stabiliti in sentenza di fallimento non si possano spostare e chi invece ritiene che un eventuale decreto di rinvio proroghi tutto.
      Secondo noi, se i termini sono già scaduti (cioè la proroga interviene nei 30 giorni prima dell’udienza), i termini per il deposito delle domande non possono essere prorogati.
      Se il provvedimento interviene prima, la situazione non è poi tanto chiara perchè ci sono ragioni valide sia per il differimento che per la mancata proroga.

      • Dott. B. ha detto:

        La proroga era intervenuta ben prima dei 30 giorni precedenti l’udienza di verifica, però ho deciso di depositare ugualmente la proposta di s.p.
        Inoltre da questo punto di vista il cancelliere è stato irremovibile, praticamente intimandomi di procedere al deposito senza differimenti.
        Il problema è che non essendo ancora arrivato il nuovo G.D. non saprei a chi rivolgermi per chiarimenti (solo le istanze urgenti vengono trattate a turno dai giudici rimasti)
        Grazie comunque per la risposta.

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