Pregiudizialità – Dipendenza tra Concordato Preventivo e Sovrindebitamento

Con il decreto del 19 novembre 2014 il Tribunale di Pistoia ha omologato un accordo del debitore ex art. 9 L. n. 3/2012, proposto da una società semplice agricola e dai suoi soci. La peculiarità di tale procedura sta nel fatto che la stessa è legata ad un concordato preventivo di una s.a.s., omologato dallo stesso Tribunale in data 02 luglio 2014.

Il decreto in esame ci permette di svolgere delle riflessioni su alcuni profili di interazione tra le procedure di sovraindebitamento e di concordato preventivo.

In primo luogo, già nella proposta di concordato della Sas era stato previsto di destinare alla procedura di sovraindebitamento il surplus finanziario ottenuto deducendo dalla vendita di alcuni immobili (gravati da ipoteca) l’importo del credito privilegiato. A seconda del ruolo che assume all’interno della procedura ricevente, al surplus finanziario viene attribuita una diversa natura: esclusiva se si tratta dell’unica risorsa disponibile, integrativa se concorre con altre. Nel caso in esame rientra nella prima categoria.

L’accordo del debitore presentato dalla s.s. agricola ha previsto, però, delle condizioni necessarie per l’utilizzo di detto surplus ovvero che:

  1. il piano di concordato della sas fosse omologato con accettazione da parte del ceto creditorio della creazione del nuovo debito nei confronti della procedura di sovraindebitamento (il surplus finanziario appunto);
  2. i creditori della procedura di sovraindebitamento accettassero l’accordo di ristrutturazione proposto ai sensi dell’art. 9 L. n. 3/2012;
  3. l’accordo del debitore venisse omologato.

L’utilizzo del surplus all’interno della proposta di accordo del debitore ex art. 9 L. n. 3/2012 è reso possibile in quanto all’interno del piano concordatario è prevista la soddisfazione integrale dei creditori e tale previsione è ritenuta fattibile.

La procedura di sovraindebitamento omologata in data 19 novembre 2014 dal Tribunale di Pistoia, è, quindi, caratterizzata da un legame di pregiudizialità dipendenza con la procedura di concordato preventivo. Infatti in assenza della finanza proveniente dalla sas il piano di ristrutturazione ex art. 9 L. n. 3/2012 non sarebbe fattibile.

Un aspetto da segnalare è che l’attestazione di fattibilità del piano concordatario fatta dal Commissario giudiziale non è stata ritenuta sufficiente, tant’è che il Tribunale ha preteso anche l’attestazione da parte dell’Organismo di Composizione della Crisi nominato. Infatti la Dott.ssa Garufi, nel decreto di omologa, afferma: “In tale situazione risulta…particolarmente rilevante l’attestazione di fattibilità dell’OCC proprio sotto l’aspetto della probabilità di realizzazione nell’ambito della procedura concordataria del surplus necessario alla procedura da sovraindebitamento; infatti mentre nella prima procedura il suddetto evento rappresenta un fatto meramente accidentale, sicché non necessita di alcuna particolare verifica né da parte del professionista attestatore né da parte del Tribunale, per la procedura da sovraindebitamento è indispensabile.”

Sul punto si è espresso il Dott. R. D’Amora, il quale ha affermato che l’interferenza tra le due procedure presuppone un coordinamento ancora più stretto tra le stesse, in quanto determina un’inedita relazione di dipendenza di una dall’altra: quella che genera il surplus può vivere di vita propria, mentre quella che lo riceve è condizionata alla prima in termini di fattibilità, salvo che il surplus abbia natura marginale e la proposta di accordo consideri l’integrazione esterna un aspetto di ulteriore ed eventuale convenienza (R. D’Amora, Concordato preventivo e piccolo concordato ex L. 3 del 2012: un incrocio ancora possibile, anzi probabile, febbraio 2014).

Un ulteriore aspetto di interdipendenza tra le due procedure concorsuali riguarda il trattamento dei creditori estranei ovvero dei creditori sociali della Sas, che in base al rapporto sociale erano creditori anche delle persone fisiche interessate dalla procedura di sovraindebitamento. Tali soggetti sono andati a formare, all’interno della proposta di accordo, un’apposita classe, che è stata considerata priva di voto e di soddisfacimento. Tali creditori estranei, però, sono legittimati ad impugnare l’accordo, in quanto l’art. 12 secondo comma L. n. 3/2012 prevede che ogni interessato può contestare la convenienza dello stesso.

Il piano in esame presenta un’altra peculiarità; infatti i debitori istanti sono sia soci illimitatamente responsabili della Sas oggetto del concordato, sia fideiussori della stessa. In base a quanto si apprende dal decreto di omologa, il piano di sovraindebitamento non prevede alcun appostamento per tali creditori, “sul presupposto che il rapporto societario dei sigg.ri     prevalga rispetto a quello fideiussorio, sicché gli stessi potranno beneficiare dell’effetto esdebitatorio di cui all’art. 184 II co. L.F. derivante dall’omologa del  concordato della s.a.s., secondo un orientamento, per la verità datato, della giurisprudenza di legittimità (Cass. S.U. 3749/89).”

Tuttavia il Tribunale di Pistoia non condivide la tesi secondo cui l’art. 184 comma 1 si applica solo ai terzi fideiussori, “perché allora verrebbe ad essere assolutamente marginale l’interesse dei finanziatori di una società a munirsi di fideiussione personale da parte dei legali rappresentanti della società stessa, garanzia su cui per l’appunto dovrebbero poter contare proprio nell’ipotesi di crisi della società e dunque in presenza di procedure concorsuali alternative. Parrebbe piuttosto che proprio la qualifica di fideiussori dovrebbe prevalere rispetto a quella dei soci illimitatamente responsabili. Peraltro la Suprema Corte ha avuto occasione di pronunciarsi anche nel senso ora indicato (cfr. Cass. 26012/07) e il dibattito dottrinario e giurisprudenziale non appare sopito.”

Ad ogni modo, nel caso in esame, nessun creditore della sas in concordato garantito da fideiussione si è opposto alla procedura in esame, scegliendo, così, di rinunciare – tacitamente – alla stessa.

A conclusione di tale articolo va rilevato anche che il Tribunale di Pistoia, con il decreto in oggetto, ha omologato un accordo del debitore che esclude dall’attivo messo a disposizione dei creditori sociali e personali alcuni beni (cd. beni fuori concorso). Tale conclusione è rafforzata dal fatto che nell’art. 7 L. n. 3/2012, il Legislatore non ha specificato che nell’accordo del debitore debba essere considerato tutto il patrimonio. Infatti solo l’art. 14 ter primo comma prevede espressamente la liquidazione di tutti i beni del debitore, ad eccezione di quelli previsti dal comma 6.

Tribunale Ordinario di Pistoia – Decreto 19 novembre 2014

 

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Una risposta

  1. Giuseppe ha detto:

    Ottimo articolo, perfetta la disamina relativa alla questione della dipendenza tra Concordato Preventivo e Sovrindebitamento.
    Il vostro articolo mi ha aiutato molto nella stesura e redazione della mia tesi di laurea. Dopo la lettura del vostro articolo che inquadra molto bene la questione giurisprudenziale, consiglio – per gli “addetti ai lavori” alle prese con questa fattispecie – questo articolo (anche molto valido) che mi ha aiutato nella redazione della mia tesi:
    http://www.fallimenti.it/concordato-preventivo/concordato-preventivo-liquidatorio-3408/
    Buon diritto a tutti!

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