Composizione della crisi da sovraindebitamento: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 19/E/2015

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 19/E del 06/05/2015, ripercorre la disciplina della composizione della crisi da sovraindebitamento, fornendo, poi, dei chiarimenti in merito ai debiti tributari.
Il capo II della L. n. 3/2012, per risolvere le situazioni di crisi non assoggettabili alle procedure concorsuali disciplinate dalla L.F., ha istituito tre procedure:
1. Accordo del debitore;
2. Piano del consumatore;
3. Liquidazione del patrimonio.
I soggetti interessati a queste procedure sono:
– le persone fisiche che hanno assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (i c.d. “consumatori” ai sensi dell’art. 6 comma 2 lettera b) della L. n. 3/2012);
– tutti coloro che, pur rivestendo la qualifica di imprenditori commerciali, non superino le soglie oggettive di cui all’art. 1 l.f.;
– i piccoli imprenditori (art. 2083 c.c.);
– gli imprenditori esercenti attività agricola (art. 2135 c.c.);
– gli enti non commerciali;
– le start up innovative (art. 31 D.L. 179/2012 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 221 del 17/12/2012);
– i lavoratori autonomi;
– le associazioni tra professionisti.
Il presupposto oggettivo è costituito dallo stato di sovraindebitamento, definito come “la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente” (art. 6 comma 2 lettera a) L. n3/2012).
L’Amministrazione Finanziaria, con la circolare n. 19/E/2015, rileva subito che, mentre il consumatore può scegliere ai fini della composizione della crisi se ricorrere alla proposta di accordo con i creditori o alla proposta di piano, il debitore può fruire solo della proposta di accordo con i creditori.
Per entrambi i soggetti è prevista l’alternativa liquidatoria, disciplinata dall’art. 14 ter e seguenti.
Le tre procedure introdotte dal Legislatore nel 2012 sono caratterizzate dall’autonomia privata nella gestione della crisi; infatti il soggetto interessato può depositare, presso il Tribunale territorialmente competente, una proposta che preveda la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma.
Per quanto riguarda le pendenze fiscali, la L. n. 3/2012 prevede il pagamento dilazionato o ridotto dei debiti di natura tributaria.
Analogamente a quanto stabilito dall’art. 182 ter l.f. per la transazione fiscale, anche in questo caso non è possibile falcidiare l’IVA, le ritenute operate e non versate e i tributi costituenti risorse proprie dell’UE. Con riferimento a queste fattispecie, ai sensi dell’art. 7 comma 1 L. n. 3/2012, è ammessa solo la dilazione di pagamento.
Come evidenziato nella circolare n. 19/E/2015, la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, a differenza di quanto previsto dall’art. 182 ter l.f., non opera con riferimento ai soli tributi amministrati dall’agenzie fiscali, ma si estende anche ai tributi locali.
L’art. 9 comma 1 L. n. 3/2012 prevede che la proposta di accordo o di piano, non oltre 3 giorni dal deposito presso la cancelleria del Tribunale, vada presentata, a cura dell’OCC, all’Agente della riscossione e agli uffici fiscali.
Sebbene le disposizioni di legge non disciplinino gli adempimenti in capo all’Agente della riscossione e agli Uffici dell’Agenzia delle Entrate, la circolare n. 19/2015 richiama quanto previsto in materia di transazione fiscale. Pertanto l’ufficio competente in base all’ultimo domicilio fiscale dell’interessato, nel più breve tempo possibile, è tenuto:
– alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni;
– alla notifica degli avvisi di irregolarità e degli avvisi di accertamento;
– a predisporre e trasmettere al debitore una certificazione attestante il complessivo debito tributario.
La certificazione dell’Ufficio non riporterà le somme iscritte a ruolo già consegnate all’Agente della riscossione ovvero riferite ad avvisi di accertamento esecutivi per i quali la riscossione sia già stata affidata in carico all’Agente alla data di presentazione della proposta da parte del contribuente.
Nella circolare in oggetto viene altresì chiarito che:
– in relazione ai tributi non iscritti a ruolo o non ancora consegnati all’Agente della riscossione alla data di presentazione della proposta, l’assenso è espresso con atto del Direttore dell’Ufficio;
– per i tributi iscritti a ruolo o accertati ai sensi dell’art. 29 comma 1 D.L. n. 78/2010 e già consegnati all’Agente della riscossione alla data di presentazione della proposta, l’assenso è espresso dall’Agente della riscossione su indicazione dell’ufficio competente.
Nella parte finale della circolare n. 19/E/2015 vengono ripercorsi gli aspetti penali del sovraindebitamento previsti dall’art. 16 L. n. 3/2012.
Nei confronti del debitore è prevista, salvo che il fatto costituisca più grave reato, la reclusione da 6 mesi a 2 anni ed una multa da € 1.000,00 ad € 50.000,00, qualora, al fine di ottenere l’accesso alla procedura, abbia:
– aumentato o diminuito il passivo;
– sottratto o dissimulato una parte rilevante dell’attivo;
– simulato dolosamente attività inesistenti.
Con la stessa sanzione è punito il debitore che:
– produce documentazione contraffatta o alterata;
– sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria o la propria documentazione contabile;
– omette l’indicazione dei beni dell’inventario;
– nel corso della procedura effettua pagamenti in violazione dell’accordo o del piano.
Nei confronti del componente dell’OCC o del professionista è prevista la reclusione da 1 a 3 anni ed una multa da € 10.000,00 ad € 50.000,00, qualora:
– renda false attestazioni in ordine alla veridicità dei dati contenuti nella proposta o nei documenti ad essa allegati;
– renda false attestazioni in ordine alla fattibilità del piano proposto;
– ometta o rifiuti, senza motivo, un atto del proprio ufficio, arrecando danno ai creditori.

Circolare 19E del 06.05.15

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